CIRCOLARE N . 1 Roma,, 20.01.2016 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale Archeologia Via di San Michele 22 – 00153 – ROMA
OGGETTO : Disciplina del procedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed agli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 14 aprile 2006, n. 163, per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, sia in sede di progetto preliminare che in sede di progetto definitivo ed esecutivo, delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di cui all’annesso
Allegato 1. PARTE I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 1. ‐ P RINCIPI G ENERALI INERENTI IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL ’ INTERESSE ARCHEOLOGICO .
1.1. ‐ Le procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico hanno come fonti normative di riferimento, nell’ordine: il D.Lgs. n. 42/2004, ed in particolare gli articoli - 12; - 13 ss.; - 18 s.; - 20 ss.; - 28; - 45 ss.; - 88 ss.; - 142, comma 1, lettera m) ; - 146; - 150 ss.; - 155; il D.Lgs. n. 152/2006, ed in particolare gli articoli - 4; - 19 ss.; il D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare gli articoli - 3; - 93; - 95; - 96; - 206 1 ; nonché l’Allegato XXI al D.Lgs. n. 163/2006, ed in particolare gli articoli - 3; - 5; - 9; - 10; - 38; ed infine il d.P.R. n. 207/2010, in particolare gli articoli - 14, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera a) , punto 4.2); - 15, commi 6 e 9; - 17, comma 1, lettera d) e comma 3, lettera a) ; - 18, comma 1, lettere a) e b) ; - 19, comma 1, lettera e) ; - 20, comma 1, lettera a) ; - 21, comma 1, lettera a) , punto 3), e lettera b) , punto 7) ; - 24, comma 2, lettere a) e b) ; - 25, comma 2, lettera b) ; - 26, comma 1, lettera e) ; 1 L’articolo 4, comma 2, lettera ee) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato l’articolo 206 del Codice dei contratti disponendo l’applicabilità degli artt. 95 e 96 del detto Codice dei contratti anche ai contratti pubblici dei c.d. settori speciali per gli interventi di rilevanza comunitaria. Il medesimo D.L. n. 70/2011 (come convertito dalla L. n. 106/2011), ha però statuito (con l'articolo 4, comma 2 ‐ bis ) che “ Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ”. - 27; - 33, comma 1, lettere a) e b) ; - 34, comma 2; - 35, comma 1; - 44 ss.; - 56; - 215, comma 4, lettera e) ; - 240; - 245; - 248; - 251, comma 4; - 357, comma 23.
1.2. ‐ Ai fini dell’applicazione degli articoli 28, comma 4, e 21, commi 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con esclusivo riguardo ai profili che afferiscono alla tutela dell’interesse archeologico e che sono connessi alla valutazione dei progetti relativi alle opere a farsi, le strutture del MiBACT legittimate, a vario titolo, ai procedimenti di cui agli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti sono, a termini del d.P.C.M. n. 171/2014, le Soprintendenze Archeologia territoriali e la Direzione generale Archeologia.
1.3. ‐ Ai fini dell’eventuale applicazione, all’esito dei procedimenti di cui agli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti, dell’articolo 21, comma 1, lettera a) , ovvero degli articoli 12, 13 ss., 20 ss., 45 ss., 142, comma 1, lettera m) e 146, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le strutture del MiBACT legittimate, a vario titolo, ai relativi procedimenti, con riguardo ai profili afferenti alla tutela dell’interesse archeologico, sono, a termini del d.P.C.M. n. 171/2014, le Soprintendenze Archeologia territoriali, i Segretariati regionali, le Commissioni regionali per il patrimonio culturale e la Direzione generale Archeologia.
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